1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.